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Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 7 pagine

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Art. 28 Indennità dei costi non coperti dell’offerta oggetto di ordinazione

1La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell’offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori.

2La Confederazione non partecipa all’ordinazione di offerte:

a. fornite su strada o sulle acque;

b. senza funzione di collegamento;

c. destinate esclusivamente al collegamento capillare.

2Versa ai Cantoni un contributo forfettario per le offerte che ordinano su strada e sulle acque.

4La Confederazione assume integralmente l’onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte d’importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi non coperti e pianificati delle pubblicazioni centralizzate relative all’offerta, quando esse servono o sono accessibili a tutte le imprese.

5La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti o agevolazioni tariffali. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.

6I Cantoni disciplinano l’ordinazione di prestazioni fornite su strada o sulle acque oppure di prestazioni degli altri vettori destinate al collegamento capillare. In assenza di regolamentazioni cantonali l’ordinazione si effettua secondo le disposizioni della presente sezione.

Art. 29 Condizioni

1La Confederazione indennizza unicamente le imprese:

a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze della sezione 7;

b. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore;

c. che gestiscono come settori distinti almeno le offerte ordinate congiuntamente e l’eventuale infrastruttura ferroviaria;

d. che hanno una personalità giuridica indipendente dai committenti; e

e. nel cui consiglio di amministrazione, o simile organo, non siedono membri partecipi direttamente della procedura di ordinazione o attivi in un’unità amministrativa coinvolta in tale procedura.

2Il capoverso 1 lettere a–c si applicano anche ai Cantoni.

3Il Consiglio federale può prevedere deroghe a queste condizioni per imprese a traffico ridotto e le imprese straniere con poche linee in Svizzera.