Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della ORF. Introduzione della LAPuE. Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273384 / 233.1/2018/00001
siano presentate in forma interamente cartacea o interamente elettronica. Gli altri adeguamenti di legge proposti riguardano esclusivamente l’adeguamento della procedura in vista dell’introduzione della LAPuE.
1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze
In virtù degli articoli 949 e 949a capoverso 2 numero 3 CC, il Consiglio federale dispone della facoltà di emanare le corrispondenti disposizioni di ordinanza.
L’introduzione della comunicazione elettronica negli uffici cantonali del registro fondiario comporta costi d’investimento per i Cantoni. In un’ottica a lungo termine si può tuttavia presupporre che la digitalizzazione consentirà risparmi sulle spese.
1.5 Attuazione
L’attuazione compete ai Cantoni.
1.6 Interventi parlamentari
Il progetto non riguarda alcun intervento parlamentare pendente.
2 Commento ai singoli articoli
Articolo 3 Equivalenza delle forme
La modifica proposta è una mera precisazione: la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica non è retta soltanto dalla OAPuE, ma anche dalle disposizioni della LAPuE.
Articolo 39 Ammissibilità delle richieste in forma elettronica e diritto applicabile
In base alla nuova disposizione gli uffici del registro fondiario saranno tenuti ad accettare richieste in forma elettronica. La logica conseguenza dell’introduzione dell’originale dell’atto pubblico in forma elettronica è che possa essere usato anche nella comunicazione elettronica con le autorità. Per il registro di commercio esiste già una norma corrispondente
(cfr. art. 12b ORC).
Conformemente al diritto vigente, le «richieste in diversi formati» sono rette dall’articolo 42 che delega ai Cantoni il disciplinamento delle richieste in forma elettronica presentate agli uffici del registro fondiario. Le modalità attuative sono stabilite dai singoli Cantoni mediante ordinanze cantonali, istruzioni, direttive, circolari, ecc.
In vista dell’introduzione dell’originale dell’atto pubblico in forma elettronica e dell’obbligo degli uffici del registro fondiario di accettare le notificazioni in forma elettronica, sembra opportuno adottare norme uniformi in materia di presentazione delle richieste in forma elettronica all’ufficio del registro fondiario. Un comitato di esperti composto da rappresentanti della Confederazione e del registro fondiario si è occupato già tempo fa di come gestire le «richieste in diversi formati» e ha elaborato la presente proposta.
Articolo 42 Consegna all’ufficio del registro fondiario di richieste in diversi formati
La normativa e il divieto delle «richieste in diversi formati» sono contenuti nel nuovo articolo 39. L’articolo 42 può dunque essere abrogato.