Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 6 pagine
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Modifica della ORF. Introduzione della LAPuE. Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273384 / 233.1/2018/00001
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale
Le modifiche proposte non hanno effetti né sulle finanze né sugli effettivi del personale della Confederazione.
3.1.2 Altre ripercussioni
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
L’introduzione della comunicazione elettronica per il registro fondiario comporta per i Cantoni costi d’investimento il cui ammontare dipende fortemente dalle soluzioni informatiche attuali e dalla scelta del metodo di trasmissione5.
3.3 Altre ripercussioni
L’introduzione di atti pubblici completamente elettronici e senza cambio di supporto consente la comunicazione elettronica con le autorità. Ciò comporta un aumento dell’efficienza che sul lungo termine avrà effetti per l’economia e la società. Inoltre, la digitalizzazione porterà a una riduzione degli archivi cantonali: il salvataggio degli originali in forma elettronica degli atti pubblici sostituirà l’archiviazione degli originali cartacei.
4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
L’introduzione dell’obbligo per gli uffici del registro fondiario di accettare le notificazioni in forma elettronica adempie l’obiettivo del Consiglio federale di sostenere la digitalizzazione dell’economia e della società6.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Le modifiche proposte corrispondono alla strategia del Consiglio federale per una Svizzera digitale7.
5 Aspetti giuridici
5.1 Base giuridica e compatibilità con il diritto di rango superiore
In virtù degli articoli 949 e 949a capoverso 2 numero 3 CC, il Consiglio federale dispone della facoltà di emanare le corrispondenti disposizioni di ordinanza.
5 Art. 40 ORF.
6 Messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015-2019, FF 2016 909, 975; decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019, FF 2016 4605, 4605.
7 Strategia «Svizzera digitale» del 5 settembre 2018, FF 2018 5037.