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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1

1La carne separata meccanicamente può essere ottenuta solo da carne fresca secondo l’articolo 4 capoverso 2.

Art. 10 cpv. 10

Abrogato

Art. 12 Requisiti

1Per la produzione di gelatina e collagene destinati a essere utilizzati in derrate alimentari possono essere impiegate solo le seguenti materie prime:

a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 OFE2;

b. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito;

c. pelli di suini;

d. pelli di volatili;

e. legamenti e tendini;

f. pelli di selvaggina allo stato libero;

RS ..........

1 RS 817.022.108

2 RS 916.401

2019–......