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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1
1La carne separata meccanicamente può essere ottenuta solo da carne fresca secondo l’articolo 4 capoverso 2.
Art. 10 cpv. 10
Abrogato
Art. 12 Requisiti
1Per la produzione di gelatina e collagene destinati a essere utilizzati in derrate alimentari possono essere impiegate solo le seguenti materie prime:
a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 OFE2;
b. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito;
c. pelli di suini;
d. pelli di volatili;
e. legamenti e tendini;
f. pelli di selvaggina allo stato libero;
RS ..........
1 RS 817.022.108
2 RS 916.401
2019–......