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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale RU ...

g. pelli e spine di pesce.

2L’uso di pelli che non sono destinate alla produzione di derrate alimentari e che sono state sottoposte a processi di concia è vietato.

3Le materie prime menzionate nel capoverso 1 lettere a-e devono provenire da animali macellati in un macello autorizzato e risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne.

4Le materie prime menzionate nel capoverso 1 lettera f devono provenire da selvaggina risultata idonea al consumo umano.

5Le materie prime che non hanno subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione devono provenire da aziende notificate conformemente all’articolo 20 ODerr o autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.

6Possono essere utilizzate le seguenti materie prime:

a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 OFE, provenienti da aziende elencate dall’autorità competente e poste sotto il suo controllo e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:

1. frantumazione in pezzi di circa 15 mm, sgrassatura con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C durante almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C durante almeno 15 minuti, o a una temperatura minima di 90 °C durante almeno 10 minuti; successivamente separazione, lavaggio e asciugatura durante almeno 20 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o durante almeno 15 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,

2. essiccazione durante 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,

3. trattamento con acido, in cui, prima dell’essicazione, occorre mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 6 durante almeno un’ora;

b. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito, pelli di suini, pelli di volatili e pelli di selvaggina allo stato libero provenienti da aziende sotto il controllo di ed elencate dall’autorità competente, e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:

1. trattamento con alcali, in cui occorre ottenere un pH superiore a 12 al centro della massa, e successiva salatura durante almeno sette giorni,

2. essiccazione durante almeno 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,

3. trattamento con acido, in cui durante almeno un’ora occorre mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 5,

4. trattamento alcalino, in cui durante almeno 8 ore occorre ottenere un pH superiore a 12 per l’intera massa;