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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale RU ...
c. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 OFE, pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito, pelli di suini, volatili e pesci, pelli di selvaggina allo stato libero, che sono state sottoposte a un trattamento diverso da quelli specificati alle lettere a e b e che provengono da aziende notificate conformemente all’articolo 20 ODerr o autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.
7Per i trattamenti di cui al capoverso 6 lettera b numeri 1 e 2, la durata del trattamento può includere il tempo di trasporto.
8Le materie prime trasformate di cui al capoverso 6 devono essere ottenute da:
a. ruminanti tenuti come animali da reddito, suini e volatili macellati in un macello autorizzato e risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne; o
b. selvaggina allo stato libero abbattuta, le cui carcasse sono risultate idonee al consumo umano in seguito all’ispezione della carne.
9I centri di raccolta e le concerie sono autorizzati a fornire materie prime conformi ai requisiti di cui ai capoversi 1-8 per la produzione di gelatina commestibile e collagene destinato al consumo umano, se l’autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo. 1 I locali di deposito devono soddisfare i requisiti seguenti:
a. Devono avere pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, disporre di impianti di refrigerazione.
b. Devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime.
c. Qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni di cui ai capoversi 1-8, durante il ricevimento, il magazzinaggio, la lavorazione e la spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni di cui ai capoversi 1- 8.
10La gelatina commestibile deve avere un tenore di proteine dell’84 per cento almeno in massa.
Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 7
1L’etichettatura dei prodotti di cui all’allegato I lettere a-c ed e del regolamento 1379/20133 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID4, le seguenti indicazioni:
7Abrogato
3Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/812, GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1.