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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale RU ...
Art. 32 cpv. 1
1Il latte è il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, di uno o più mammiferi di cui all’articolo 2 lettera a.
Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva
1Per quanto riguarda il tenore di grasso nel latte vaccino e nel latte di bufala pronti al consumo vale quanto segue:
Art. 41 cpv. 2
2Per i prodotti a base di latte di mammiferi diversi dalle mucche deve essere indicata la specie animale. Se per la fabbricazione di prodotti a base di latte viene utilizzato latte di diversi mammiferi, occorre menzionare le specie animali e le proporzioni della miscela in percentuale in base alla composizione.
Art. 59 cpv. 2
2Abrogato
Art. 60
Abrogato
Art. 61 Formaggio fuso e formaggio fuso da spalmare
Il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare sono prodotti fabbricati con formaggio ed eventualmente altri ingredienti, portati a fusione mediante l’impiego di calore e di un procedimento di emulsionamento, di solito usando sali di fusione.
Art. 62 cpv. 1, 4 e 5
1La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito deve essere di almeno 500 g/kg di sostanza secca di formaggio.
4e5 abrogati
Art. 63 Preparati di formaggio fuso
I preparati di formaggio fuso sono composti di formaggio fuso e altri ingredienti.
Art. 64 cpv. 1
1Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 41 capoverso 1 occorre menzionare, riguardo alla parte di formaggio nei prodotti a base di formaggio, le sostanze o i trattamenti che conferiscono sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicature, bevande spiritose o altri ingredienti. È consentito rinunciare all’indicazione del tipo di trattamento termico di cui all’articolo 41 capoverso 1 lettera b.