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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza del DFI sulle bevande

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 3

1L’acqua minerale naturale è un’acqua microbiologicamente ineccepibile, la quale ha per origine una falda o un giacimento sotterraneo. Essa proviene da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

3Se un’acqua minerale naturale proviene da più sorgenti, la composizione fisicochimica di quest’acqua deve rimanere costante.

Art. 8 cpv. 3

Abrogato

Art. 9 cpv. 3 lett. e ed f

3Secondo la composizione, la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti:

e. «calcica» o «contenente calcio» se il tenore di calcio è superiore a 150 mg per litro;

f. «magnesica» o «contenente magnesio» se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg per litro;

Art. 10 cpv. 2, 3 e 6

2L’elenco degli ingredienti deve essere sostituito dall’indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua minerale naturale.

RS ..........

1 RS 817.022.12