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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza sulle bevande RU ...

3È vietata la commercializzazione sotto designazioni commerciali diverse di un’acqua minerale naturale proveniente da una o da più sorgenti.

6La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento di parziale eliminazione del ferro o del manganese, in conformità con l'articolo 8 capoverso 2 lettera a, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua parzialmente deferrizzata», «acqua parzialmente demanganizzata», «deferrizzata» o «demanganizzata». La menzione «acqua parzialmente deferizzata» o «deferizzata» non è obbligatoria se la separazione del ferro è stata effettuata per filtrazione o decantazione.

Art. 14 cpv. 2

2Acque sorgive di diversa composizione possono essere immesse in commercio sotto lo stesso nome di fantasia (denominazione commerciale).

Art. 18 cpv. 1 lett. c n. 3

Abrogato

Art. 31 cpv. 2

Abrogato

Art. 33 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

Abrogato

Art. 39 cpv. 1 lett. a e b

1Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID2 devono figurare:

a. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg per litro e massimo di 150 mg/l: almeno la menzione «contiene caffeina», eccetto quelli a base di caffè, tè o estratto di caffè o tè la cui denominazione specifica comprende il termine «caffè» o «tè»;

b. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la menzione del tenore di caffeina e le indicazioni supplementari di cui all’allegato 2 parte B numero 4 OID;

Art. 58 cpv. 3

3Per mate (yerba, tè del Paraguay) si intendono le foglie contenenti caffeina, leggermente torrefatte e sminuzzate grossolanamente, di Ilex paraguariensis.

Art. 62

Abrogato

2 RS 817.022.16