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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Nuovi tipi di derrate alimentari. O del DFI RU …
Allegato (art. 6 cpv. 1)
Nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione
I nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per l’immissione sul mercato in Svizzera, per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.
Derrata alimentare Prescrizioni da rispettare
Tutte le derrate alimentari: Devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle singole
a. autorizzate in base al regola- decisioni di esecuzione e alle notifiche. La persona menzio-
mento (CE) n. 258/972 oppure nata nella decisione di esecuzione o nella notifica e alla che possono essere immesse quale si rivolge la decisione o la notifica è considerata sul mercato a seguito delle no- titolare dell’autorizzazione. Il prodotto menzionato può tifiche secondo l’articolo 5 del essere immesso sul mercato solo da questa persona oppure, suddetto regolamento, con il suo consenso, da altre persone.
b. che possono essere immesse
sul mercato secondo il regola-
mento (UE) 2015/22833.
Insetti delle seguenti specie: Denominazione specifica
Tenebrio molitor nella fase larvale La denominazione specifica deve contenere l’indicazione (larve della farina) della specie animale, indicante la denominazione comune e
Acheta domesticus nella fase scientifica.
adulta (grillo domestico) Se gli insetti sono utilizzati come ingrediente, è obbligato-Locusta migratoria nella fase rio indicarlo nella denominazione specifica della derrata adulta alimentare.
Caratterizzazione
Le derrate alimentari che contengono insetti quali ingrediente devono essere caratterizzate ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).
Requisiti
Devono provenire da un allevamento.
Possono essere immessi sul mercato solo se sono stati sottoposti per un periodo di tempo adeguato a un congelamento e a un trattamento termico oppure a un altro procedimento appropriato che garantisce l’uccisione dei germi vegetativi.
Possono essere consegnati interi oppure tritati o macinati.
2Regolamento (CE) n. 258/97, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti
alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
3Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.