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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sull’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAMV) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 lett. b

3 La presente ordinanza non si applica:

b. alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.

Art. 2 cpv. 2 lett. a e 2bis

È autorizzata l’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze:

a. elencati nell’allegato 1;

2bisPer le altre sostanze si applicano le limitazioni di cui all’allegato 2.

Art. 4 Quantità minime e massime

1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che sia contenuta una quantità significativa delle sostanze. La quantità è considerata significativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).

RS ..........

1 RS 817.022.32

2 RS 817.022.104

3 RS 817.022.16

2018–......