Avamprogetto Accordo aggiuntivo

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 7 pagine

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Articolo 1

1. Le disposizioni dell’Accordo di libero scambio e dell’Accordo agricolo, come incorporate ed emendate nell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito («Accordo di libero scambio incorporato» e «Accordo agricolo incorporato»), si applicano al Liechtenstein fatte salve le disposizioni dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito1.

2. Gli emendamenti riguardanti il Liechtenstein agli allegati all’Accordo agricolo incorporato figurano nell’allegato al presente Accordo aggiuntivo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Per ogni applicazione e sviluppo delle disposizioni dell’Accordo di libero scambio incorporato e dell’Accordo agricolo incorporato, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein nell’ambito della delegazione svizzera presso i comitati misti istituiti nell’ambito dell’Accordo di libero scambio incorporato e dell’Accordo agricolo incorporato e i rispettivi gruppi di lavoro.

2. Il Comitato misto per l’agricoltura può, a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell’Accordo agricolo incorporato, emendare mutatis mutandis l’allegato al presente Accordo aggiuntivo. Tali emendamenti sono soggetti all’approvazione del delegato del Liechtenstein.

Articolo 3

1. Il presente Accordo aggiuntivo è approvato dalle Parti in conformità con le rispettive procedure nazionali.

2. Il presente Accordo aggiuntivo entra in vigore contestualmente all’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

3. Sino all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, le Parti, in conformità con le rispettive condizioni e procedure interne, applicano provvisoriamente tale Accordo per tutta la durata dell’applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Ciascuna Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta alle altre Parti. La denuncia interviene il primo giorno del secondo mese che segue la notifica.

1 A scanso di equivoci, il Protocollo aggiuntivo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell’Accordo di libero scambio.