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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine
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lordo svizzero58. Inoltre, la variegata offerta culturale genera in Svizzera importanti impulsi, specie per la qualità di vita della popolazione, per la scelta dell’ubicazione di un’impresa e per il turismo. Promuovendo un’ampia offerta culturale, la Confederazione tiene conto della valenza sociale ed economica della cultura in Svizzera.
Il progetto ha determinate ripercussioni per i fornitori di film online: dal 2006 le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche sono tenuti a investire almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi in film svizzeri oppure a versare una corrispondente tassa di promozione (art. 7 cpv. 2 LRTV). Finora un tale obbligo non esisteva per i fornitori di film online. Questa incongruenza verrà dunque corretta (cfr. n. 2.3.6.1 e 3.2).
5.4 Altre ripercussioni
Grazie a varie misure nell’ambito della cultura della costruzione il progetto contribuisce ad aumentare la qualità dell’ambiente edificato (cfr.
n. 2.5). D’altra parte non ha ripercussioni o non ha alcuna ripercussione sostanziale per altri settori come la politica estera.
6 Programma di legislatura
[Da completare dopo la procedura di consultazione].
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e legalità
La competenza budgetaria dell’Assemblea federale riguardo ai decreti federali (decreti che stanziano crediti) scaturisce dall’articolo 167 Cost. La competenza di emanare i singoli decreti federali si fonda sull’articolo 27 capoverso 3 lettera a (misure in conformità alla LPCu di competenza dell’UFC o di Pro Helvetia), lettera b (trasferimento dei beni culturali, cinema, lingue e comprensione, scuole svizzere all’estero e MNS) e lettera c (patrimonio culturale e monumenti storici) LPCu.
Le seguenti disposizioni costituiscono la base legale per l’impiego dei crediti concessi in virtù dei decreti federali:
– misure secondo la LPCu di competenza dell’UFC: articoli 10, 11a, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 LPCu;
– cinema: articoli 3–6 LCin;
– trasferimento dei beni culturali: articolo 14 LTBC;
– patrimonio culturale e monumenti storici: articoli 13, 14 e 14a LPN;
– lingue e comprensione: articoli 14–22 LLing;
– scuole svizzere all’estero: articoli 10 e 14 LSSE;
– misure secondo la LPCu di competenza di Pro Helvetia: articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21 LPCu;
– MNS: articolo 7 LMC.
Secondo l’articolo 163 capoverso 1 Cost., la modifica della LPCu, della LCin, della LBNS e della LSSE rientra nella competenza dell’Assemblea federale. La modifica della LPCu si fonda sugli articoli 67a capoverso 1 e 69 capoverso 2 Cost., la modifica della LCin sull’articolo 71 capoversi 1 e 2 e sull’articolo 93 Cost. (v. anche il messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione59). La modifica della LBNS sull’articolo 69 capoverso 2 Cost. e la modifica della LSSE sugli articoli 40 capoverso 1 e 69 capoverso 2 Cost.
7.2 Compatibilità con il diritto internazionale
Le previste modifiche alla legge sul cinema (cfr. n. 3.2) sono compatibili con il diritto internazionale. La nuova direttiva sui servizi media audiovisivi è entrata in vigore nell’UE alla fine del 2018. Questa non è vincolante per la Svizzera, ma la Svizzera è interessata a partecipare al programma culturale dell’UE «Europa Creativa», e l’adesione al sottoprogramma MEDIA che ne fa parte richiederebbe probabilmente un’armonizzazione del diritto svizzero con la direttiva europea. Le modifiche di legge previste nel presente messaggio sono compatibili con tale direttiva.
La direttiva UE sui servizi media audiovisivi prevede l’introduzione di quote per i film europei nei cataloghi delle aziende che offrono film a richiesta su piattaforme digitali. Prevede inoltre la possibilità di obbligare le aziende a includere nella loro offerta i prodotti cinematografici nazionali. Infine, la direttiva UE consente anche l’applicazione di vincoli per i programmi e spazi pubblicitari stranieri rivolti al pubblico svizzero.
È vero che, secondo la direttiva, fra Stati membri dell’EU vale il cosiddetto principio del Paese d’origine. Tuttavia la valenza del diritto dello Stato di origine è notevolmente ridimensionata per le offerte audiovisive transfrontaliere che si rivolgono al pubblico di un altro Stato. Una decisione dell’autorità europea per la concorrenza60 pone un limite al principio del Paese d’origine quando, come nella presente fattispecie, si tratta di impedire la discriminazione degli operatori nazionali rispetto a quelli stranieri. Inoltre, come menzionato sopra, la nuova direttiva prevede questi obblighi per i Paesi UE. Si presume quindi che nei confronti dei Paesi UE anche la Svizzera possa appellarsi, se non direttamente all’articolo della direttiva, per lo meno alla suddetta decisione dell’autorità per la concorrenza.
58 Statistica tascabile della Svizzera, Ufficio federale della cultura, 2018.
59 FF 2003 1569, in particolare 1672 e 1765
60 Decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, sul regime di aiuti SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica, GU L 314 del 22.11.2016, p. 63.