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Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 8 pagine

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Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

3. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta

Titolo prima dell’art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali

Sezione 1: Organizzazione, procedura elettronica e vigilanza

Art. 104a Procedure elettroniche

1 Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti del contribuente, i Cantoni ne garantiscono l’identificazione e assicurano l’integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.

2 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente.

3 I Cantoni possono prevedere che l’autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 104b

Ex art. 104a

Art. 124 cpv. 1–3

1 L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta.

2 Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

3 Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

6 RS 642.11