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Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 8 pagine
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Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale
4. Legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto
Art. 38a Procedure elettroniche
1 Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti del contribuente, i Cantoni ne garantiscono l’identificazione e assicurano l’integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.
2 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente.
3 I Cantoni possono prevedere che l’autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
Art. 71 cpv. 3
Abrogato
Art. 72 cpv. 1 e 2
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell’entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni.
2 Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.
Art. 72a–72s e 72u–72w
Abrogati
5. Legge federale del 13 ottobre 19658 sull’imposta preventiva
Art. 34a A. Autorità I. Organizzazione 1a. Procedure elettroniche
1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.
2 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante