Progetto
Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale
per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all’articolo 34 capoverso 1bis PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.
3 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti del contribuente o dell’istante, l’AFC ne garantisce l’identificazione e assicura l’integrità dei dati.
4 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente o del richiedente. A tal fine può derogare all’obbligo di munire l’atto scritto di una firma elettronica di cui all’articolo 21a capoverso 2 PA.
Art. 35a 2a. Procedure elettroniche
1 Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti dell’istante, i Cantoni ne garantiscono l’identificazione e assicurano l’integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.
2 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte dell’istante.
3 I Cantoni possono prevedere che l’autorità fiscale notifichi all’istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
Art. 36a cpv. 2 terzo periodo
… A tal fine, l’AFC e le autorità di cui all’articolo 36 capoverso 1 possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194610 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 38 cpv. 4 e 5
4 Per le notifiche di cui all’articolo 19 concernenti le prestazioni d’assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.
5 Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all’assoggettato all’obbligo di notifica secondo l’articolo 19. In mancanza dell’autocertificazione, gli effetti legali o contrattuali della mora presso l’assoggettato all’obbligo di notifica restano in sospeso fino all’ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3.
10 RS 831.10