Progetto
Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale
derogare all’obbligo di munire l’atto scritto di una firma elettronica di cui all’articolo 21a capoverso 2 PA.
8. Legge federale del 16 giugno 201715 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali
Art. 22a Procedure elettroniche
1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.
2 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all’articolo 34 capoverso 1bis PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.
3 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, l’AFC garantisce l’identificazione della persona che li trasmette e assicura l’integrità dei dati.
4 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona che li trasmette. A tal fine può derogare all’obbligo di munire l’atto scritto di una firma elettronica di cui all’articolo 21a capoverso 2 PA.
9. Legge federale del 12 giugno 195917 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Art. 30a Procedure elettroniche
1 Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti dell’assoggettato, i Cantoni ne garantiscono l’identificazione e assicurano l’integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.
2 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte dell’assoggettato.
3 I Cantoni possono prevedere che l’autorità fiscale notifichi all’assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
15RS 654.1
16 RS 172.021
17 RS 661