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Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 8 pagine

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Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

6. Legge del 28 settembre 201211 sull’assistenza amministrativa fiscale

Art. 4a Procedure elettroniche

1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

2 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all’articolo 34 capoverso 1bis PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

3 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, l’AFC garantisce l’identificazione della persona che li trasmette e assicura l’integrità dei dati.

4 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona che li trasmette. A tal fine può derogare all’obbligo di munire l’atto scritto di una firma elettronica di cui all’articolo 21a capoverso 2 PA.

7. Legge federale del 18 dicembre 201513 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Art. 28a Procedure elettroniche

1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

2 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all’articolo 34 capoverso 1bis PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

3 In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, l’AFC garantisce l’identificazione della persona che li trasmette e assicura l’integrità dei dati.

4 Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona che li trasmette. A tal fine può

11RS 651.1

12 RS 172.021

13RS 653.1

14 RS 172.021