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Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 6 pagine
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2Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196032 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Sezione 9: Disposizioni finali e disposizioni transitorie
Art. 24 Disposizione transitoria
Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente legge hanno esaurito il loro diritto a indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto alla prestazione transitoria.
Art. 25 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 199033 sull’imposta federale diretta
Art. 24 lett. k
Non sottostanno all’imposta sul reddito:
k. i proventi ricevuti in virtù della legge federale del ...34 sulla prestazione transitoria per i disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità.
2. Legge federale del 14 dicembre 199035 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 4 lett. n
4Sono esenti dall’imposta soltanto:
n. i proventi ricevuti in virtù della legge federale del ...36 sulla prestazione transitoria per i disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità.
3. Legge del 25 giugno 198237 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 90a cpv. 2
2La partecipazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi l’anno per il periodo 2020–2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavoratori residenti.
Art. 26 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
31Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.
32 RS 0.632.31
33 RS 642.11
34 RS ...
35 RS 642.14
36 RS ...
37 RS 837.0