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Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 6 pagine
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Art. 4 Concorso di prestazioni
Se uno dei coniugi ha diritto a prestazioni complementari secondo la LPC e l’altro ha diritto alla prestazione transitoria, è versata la prestazione più elevata.
Sezione 4: Importo della prestazione transitoria
Art. 5 Calcolo della prestazione transitoria
1L’importo della prestazione transitoria è pari alle spese riconosciute che eccedono i redditi computabili, ma al massimo a:
a. 58 350 franchi per le persone sole;
b. 87 525 franchi per le coppie sposate.
2Le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi e dei figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione che vivono nella stessa economia domestica sono sommati.
3Per il calcolo non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.
4Il Consiglio federale disciplina il calcolo della prestazione transitoria per il caso in cui entrambi i coniugi adempiano le condizioni di diritto.
Art. 6 Calcolo della prestazione transitoria in caso di versamento all’estero
Se la prestazione transitoria è versata in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili vanno adeguati al potere d’acquisto dello Stato di domicilio.
Art. 7 Spese riconosciute
1Sono riconosciute le spese seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 24 310 franchi per le persone sole,
2. 36 470 franchi per le coppie sposate,
3. 10 170 franchi per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età ma sono ancora minorenni e quelli di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione; per i primi due figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per i due figli successivi due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo,
4. 7080 franchi per i figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età; per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per ogni altro figlio l’importo si riduce di un sesto dell’importo applicabile al figlio precedente; l’importo per il quinto figlio si applica anche ai figli successivi;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole,
2. se più persone vivono nella stessa economia domestica:
– un supplemento di 3000 franchi in tutte e tre le regioni per la seconda persona
– un supplemento di 2160 franchi nella regione 1 e di 1800 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona
– un supplemento di 1920 franchi nella regione 1, di 1800 franchi nella regione 2 e di 1560 franchi nella regione 3 per la quarta persona,
3. 6000 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella;
c. in luogo della pigione, il valore locativo dell’immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia;
d. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa;
e. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile;
f. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, inclusi i contributi alla previdenza professionale ed eccettuato il premio per l’assicurazione malattie;
g. contributi alla previdenza professionale minima secondo la LPP; per le persone che hanno compiuto il 55° anno di età, i contributi di risparmio non possono essere più elevati degli accrediti di vecchiaia di cui all’articolo 16 LPP;
h. importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie pari al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), ma al massimo al premio effettivo;
i. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.
2Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è calcolato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l’articolo 5 capoverso 2 e diviso per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. Supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.
3Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni. A tal riguardo si fonda sui livelli geografici dell’Ufficio federale di statistica.