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Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 6 pagine

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Art. 12 Inizio e fine del diritto alla prestazione transitoria

1Il diritto alla prestazione transitoria sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

2Il diritto alla prestazione transitoria si estingue:

a. quando una delle condizioni non è più adempiuta;

b. l’ultimo giorno del mese in cui è raggiunta l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS12 o l’ultimo giorno del mese precedente quello in cui sorge il diritto a una rendita AI.

Art. 13 Esecuzione forzata e compensazione

1La prestazione transitoria non è soggetta a esecuzione forzata.

2Gli importi da restituire possono essere compensati con la prestazione transitoria esigibile.

3Prima di procedere alla compensazione, il condono dell’obbligo di restituzione di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPGA13 è esaminato d’ufficio.

Art. 14 Esclusione del regresso

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Gli articoli 72–75 LPGA non sono applicabili.

Sezione 5: Competenze, organizzazione, procedura e vigilanza

Art. 15 Organi competenti

1Per il ricevimento delle domande nonché la determinazione e il versamento della prestazione transitoria sono responsabili gli organi secondo l’articolo 21 capoverso 2 LPC15 del Cantone in cui i beneficiari hanno il proprio domicilio al momento dell’inoltro della domanda.

2La contabilità, la revisione e la responsabilità per danni da parte degli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC sono rette, per quanto concerne la prestazione transitoria, dalle pertinenti disposizioni della LPC.

3Se una persona trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, per il versamen-

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to è competente la cassa di compensazione di cui all’articolo 62 capoverso 2 LAVS . Per la determinazione della prestazione transitoria resta competente il Cantone.

Art. 16 Trattamento di dati e utilizzazione del numero d’assicurato

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Si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LAVS , incluse le eventuali deroghe alla LPGA , che disciplinano:

a. il trattamento di dati personali (art. 49a LAVS);

b. la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);

c. l’assegnazione del numero d’assicurato (art. 50c LAVS);

d. l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicurazione sociale (art. 50d LAVS);

e. la comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale (art. 50f LAVS).

Art. 17 Comunicazione della prestazione transitoria al sistema d’informazione sulle PC

Gli organi competenti secondo l’articolo 21 capoverso 2 LPC19 comunicano i beneficiari e gli importi delle prestazioni transitorie all’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 LAVS20 per il sistema d’informazione sulle PC di cui all’articolo 26b della modifica del 22 marzo 201921 della LPC. L’articolo 26a LPC si applica per analogia.

Art. 18 Accesso al sistema d’informazione sulle PC

Possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati di cui all’articolo 17 nel sistema d’informazione sulle PC:

a. gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC;

b. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

12 RS 831.10

13 RS 830.1

14 RS 830.1

15 RS 830.30

16 RS 831.10

17 RS 831.10

18 RS 101

19 RS 831.30

20 RS 831.10

21 FF 2019 2259