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Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 6 pagine
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Art. 19 Effetto sospensivo
Gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC22 possono, nella loro decisione, togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l’articolo 55 capoversi 2–4 della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa.
Art. 20 Vigilanza della Confederazione
1Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un’esecuzione uniforme, può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi che ne sono incaricati.
2I Cantoni forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell’esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto e i conti annuali, con i dati statistici richiesti.
Sezione 6: Finanziamento
Art. 21
1Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confederazione.
2I Cantoni assumono le spese d'esecuzione.
Sezione 7: Disposizione penale
Art. 22 Disposizione penale
1È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale24 commina una pena più grave, chiunque:
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale, a danno di terzi o a suo vantaggio;
d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA25).
2È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non sia data una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque:
a. violando l’obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni;
b. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.
3L’articolo 90 LAVS26 è applicabile.
Sezione 8: Rapporto con il diritto europeo
Art. 23 Rapporto con il diritto europeo
1Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199927 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n. 883/200428;
b. regolamento (CE) n. 987/200929;
c. regolamento (CEE) n. 1408/7130;
d. regolamento (CEE) n. 574/7231.
22RS 831.30
23RS ...
24RS 311.0
25RS 830.1
26RS 831.10
27 RS 0.142.112.681
28Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS
(RS 0.831.109.268.1).
29 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati); una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).
30 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.