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Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 6 pagine
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone RU 2019
Art. 3 Ambito di applicazione
1Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall’altra, alla Svizzera. Di conseguenza, i riferimenti al Regno Unito o al suo territorio includono Gibilterra.
2L’applicazione del presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni
nazionali più favorevoli per l’ammissione sul mercato del lavoro dei cittadini del Regno Unito in Svizzera o dei cittadini svizzeri nel Regno Unito.
Art. 4 Principi di ammissione in Svizzera dei lavoratori subordinati e
autonomi del Regno Unito
1Per i cittadini del Regno Unito ammessi al mercato del lavoro svizzero per più di 4 mesi, il Consiglio federale svizzero stabilisce quote annue specifiche in funzione dell'interesse economico generale della Svizzera e nel rispetto del principio della priorità.
2Fatto salvo il diritto nazionale svizzero, nel determinare la quota annua il Consiglio federale svizzero terrà conto della domanda specifica di lavoratori cittadini del Regno Unito sul mercato del lavoro svizzero e dell’obiettivo di cui all'articolo 1 lettera b.
3I cittadini del Regno Unito sono ammessi al mercato del lavoro come persone esercitanti un'attività lucrativa, conformemente alla legislazione nazionale svizzera, secondo le seguenti modalità:
a. non si applicano i requisiti di priorità su base individuale;
b. non si applicano i requisiti personali relativi alle qualifiche professionali (incluso requisiti di competenze);
c. non si applica l'interesse economico su base individuale.
4Le condizioni di salario e di lavoro dei cittadini del Regno Unito impiegati in Svizzera devono essere conformi agli standard svizzeri.
5I cittadini del Regno Unito sono ammessi al mercato del lavoro come lavoratori indipendenti, conformemente al diritto nazionale svizzero, secondo le seguenti modalità:
a. non si applicano i requisiti personali relativi alle qualifiche professionali (incluso requisiti di competenze);
b. non si applica l'interesse economico su base individuale.