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Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 6 pagine

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone RU 2019

7Il comitato misto può comporre la controversia. Gli sono fornite tutte le

informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto

esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

Art. 12 Entrata in vigore e applicazione

1Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica per scritto all’altra Parte il completamento di tali procedure.

2Il presente Accordo entra in vigore entro la posteriore delle seguenti date:

a. la data del recesso; o

b. il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica delle Parti relativa al completamento delle procedure interne.

3In attesa dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti lo applicano in via transitoria entro la posteriore delle seguenti date:

a. la data del recesso; o

b. il primo giorno del primo mese successivo alla firma del presente Accordo.

4Una Parte può porre fine all’applicazione transitoria dell’Accordo attraverso notificazione scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.

Art. 13 Cessazione, proroga e recesso

1Il presente Accordo scade il 31 dicembre 2020 a mezzanotte (GMT).

2Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, il comitato misto decide se sia

necessario prorogare il presente Accordo. Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito sono competenti per l’approvazione definitiva della decisione del comitato misto di prorogare l'Accordo.

3Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall'altra Parte.

Fatto a Londra in data 10 luglio 2019 in due copie originali in lingua inglese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)