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Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 6 pagine
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone RU 2019
Art. 5 Principi di ammissione nel Regno Unito di lavoratori svizzeri
dipendenti o indipendenti
1Al momento della firma di questo Accordo non esiste un sistema di contingenti nel Regno Unito e l'Accordo non crea l'obbligo di creare un contingente per i cittadini svizzeri.
2I cittadini svizzeri che desiderano entrare nel Regno Unito per intraprendere un'attività lavorativa dipendente o indipendente sono ammessi, conformemente alla legislazione nazionale, secondo le seguenti modalità:
a. le condizioni di salario e di lavoro dei cittadini svizzeri impiegati nel Regno Unito devono essere conformi agli standard del Regno Unito;
b. non si applica l'interesse economico («esame del mercato del lavoro locale»);
c. non si applicano i requisiti in materia di competenze specifiche.
Art. 6 Mobilità professionale
I cittadini del Regno Unito e quelli svizzeri che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo godono di mobilità geografica e occupazionale nel Regno Unito e in Svizzera.
Art. 7 Frontalieri
1I cittadini del Regno Unito sono ammessi sul mercato del lavoro in Svizzera in qualità di frontalieri a scopo di lavoro dipendente o indipendente conformemente ai paragrafi 3 5 dell'articolo 4 e al diritto nazionale svizzero, se:
a. vivono nel Regno Unito o hanno diritto di soggiorno in uno Stato UE/AELS;
b. lavorano in Svizzera; e
c. le loro condizioni di salario e di lavoro in Svizzera sono conformi agli standard svizzeri;
2I cittadini svizzeri sono ammessi sul mercato del lavoro del Regno Unito in qualità di frontalieri a scopo di lavoro dipendente o indipendente, se:
a. vivono in Svizzera o hanno diritto di soggiorno in uno Stato UE/AELS;
b. lavorano nel Regno Unito; e
c. le loro condizioni di salario e di lavoro nel Regno Unito sono conformi agli standard del Regno Unito.