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Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 6 pagine

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone RU 2019

Art. 8 Disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili

Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale

generalmente applicabili all'ingresso e al soggiorno delle persone fisiche a scopo di lavoro dipendente o indipendente, comprese le disposizioni relative alle procedure (inclusi i rimedi giuridici), alle restrizioni di diritti, agli emolumenti e ad altri requisiti amministrativi.

Art. 9 Entità subnazionali

Ciascuna Parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente Accordo e adotta tutte le misure ragionevoli di cui dispone per garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte dei governi e delle autorità regionali e locali sul suo territorio.

Art. 10 Trasparenza

1Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico i propri atti normativi, regolamenti, procedure e decisioni giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si

forniscono reciprocamente informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

Art. 11 Comitato misto

1Un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio del presente Accordo. A tal fine, formula se necessario raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del comitato misto entrano in vigore dopo l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo.

2Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni con regolarità e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al comitato misto.

3Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

4Il comitato misto si riunisce se necessario.

5Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti.

6Le Parti possono investire il comitato misto di un caso di controversia quanto all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.