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Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 6 pagine
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Sezione 2: Autorità competente, compiti e obblighi
Art. 2 Autorità competente
L’Ufficio federale di statistica (UST) gestisce il servizio nazionale degli indirizzi, incluso il relativo sistema d’informazione.
Art. 3 Compiti e obblighi dell’autorità competente
1All’UST compete segnatamente:
a. assicurare il corretto funzionamento del sistema d’informazione;
b. assicurare la qualità dei dati di cui all’articolo 5;
c. concedere il diritto d’accesso alle autorità, organizzazioni e persone richiedenti;
d. adottare misure tecniche e organizzative ai fini del controllo del rispetto delle condizioni d’utilizzo del sistema d’informazione;
e. sospendere o ritirare i diritti d’accesso delle autorità, organizzazioni e persone aventi dritto d’accesso che non rispettano le condizioni d’utilizzo;
f. assicurare la protezione e la sicurezza dei dati trattati nel sistema d’informazione.
2Il Consiglio federale disciplina:
a. le condizioni di gestione e d’utilizzo del servizio nazionale degli indirizzi;
b. le modalità di controllo dell’utilizzo del sistema d’informazione.
Sezione 3: Contenuto del sistema d’informazione nonché fonte e qualità dei dati
Art. 4 Contenuto del sistema d’informazione e fonte dei dati
1Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati rilevati dall’UST in virtù della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri:
a. numero d’assicurato secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
b. numero del Comune secondo la classificazione dell’UST e nome ufficiale del Comune;
c. identificatore dell’edificio secondo il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’UST;
d. identificatore dell’abitazione secondo il REA;
e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;