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Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 6 pagine
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Legge sul registro nazionale degli indirizzi
RU 2019
Sezione 5: Protezione dei dati
Art. 10 Verbalizzazione e diritto d’accesso della persona interessata
1Il sistema d’informazione verbalizza ogni consultazione e ogni trattamento dei dati di cui all’articolo 7 capoverso 1.
2Su richiesta, l’UST informa le persone fisiche domiciliate in Svizzera sui loro dati e sulle informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 11 Conservazione e distruzione dei dati
1I dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 sono conservati per dieci anni nel sistema d’informazione.
2Le informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati sono conservate per un anno.
3I dati in questione sono distrutti allo scadere dei termini di cui ai capoversi 1 e 2.
4I dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 sono registrati nel sistema d’informazione dalla data dell’entrata in vigore della presente legge; i dati più vecchi non sono registrati.
5Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione e della distruzione dei dati di cui all’articolo 4 capoverso 1.
Sezione 6: Emolumenti e ripartizione dei costi
Art. 12
1L’UST riscuote un emolumento di base dalle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso. Sono esonerati dal versamento dell’emolumento i dipartimenti federali, la Cancelleria federale e le unità delle amministrazioni comunali.
2L’UST riscuote un emolumento d’utilizzo dalle persone e organizzazioni aventi diritto d’accesso esterne alle amministrazioni federale, cantonali e comunali. L’emolumento è proporzionale al numero di indirizzi registrati nei loro sistemi d’informazione
3Il Consiglio federale disciplina l’importo degli emolumenti di cui ai capoversi 1 e 2 e la procedura di riscossione degli emolumenti. Mira a coprire l’80 per cento dei costi della Confederazione.