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Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 6 pagine
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b. hanno bisogno degli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera nell’ambito dei loro compiti legali.
3L’UST concede l’accesso e pubblica un elenco delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso di cui al capoverso 2.
4Il Consiglio federale disciplina la portata dei diritti d’accesso e i dettagli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d’accesso al sistema d’informazione.
Art. 7 Ricerche possibili
1Il sistema d’informazione permette alle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso di cercare:
a. indirizzi attuali e precedenti e confrontarli con i propri dati;
b. persone fisiche domiciliate presso un indirizzo o in un’area geografica in Svizzera.
2Le ricerche di cui al capoverso 1 lettera a avvengono per mezzo del numero AVS.
Art. 8 Dati consultabili
1Possono essere consultati i dati seguenti:
a. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
b. tutti i nomi nell’ordine corretto;
c. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;
d. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
e. in caso di partenza: data; e
f. in caso di arrivo: data.
2Se sono oggetto di un tentativo di consultazione, i dati di una persona a cui quest’ultima ha bloccato l’accesso in virtù del diritto federale, cantonale o comunale, il sistema d’informazione comunica che tali dati non sono registrati nel sistema.
Art. 9 Obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto
d’accesso
1Le autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso possono:
a. consultare il sistema d’informazione soltanto per adempiere i loro compiti legali;
b. comunicare a terzi i dati ottenuti in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 soltanto se esplicitamente richiesto dal diritto federale, cantonale o comunale.
2Adottano le misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza e la protezione dei dati.