Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di
consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
AR è del parere che il previsto modello degli emolumenti comporti una disparità di
trattamento dei Cantoni a seconda che la riscossione delle imposte venga effettuata tramite i Comuni o dai Cantoni.
6.7.1.4 Esenzione dalle imposte per città e Comuni / indennizzo finanziario
Alcuni Cantoni sostengono esplicitamente l’esenzione dei Comuni dagli emolumenti (AG,
BS, JU, ZH). Implicitamente sono dello stesso parere anche i Cantoni che chiedono di essere esentati dagli emolumenti per via del loro contributo alla gestione dei dati (cfr. sotto).
L’ASSA ritiene indispensabile l’esenzione dagli emolumenti di Comuni e città i cui servizi degli abitanti gestiscono il registro delle fonti.
Un Cantone (FR) e due organizzazioni a livello comunale chiedono un indennizzo finanziario per i fornitori di dati nel quadro della procedura di rettifica.
FR fa presente che a lungo termine il SNI determinerà una riduzione delle richieste di
indirizzi presso i Comuni, ma che all’inizio si dovrà prevedere un onere di lavoro
supplementare dovuto alla rettifica dei dati. Ritiene che i costi non vadano sottovalutati,
ragion per cui la procedura di rettifica va cofinanziata dalla Confederazione.
L’ASSA critica il fatto che l’articolo 12 capoverso 3 tenga conto unicamente della copertura dei costi della Confederazione, ma non di quella degli oneri organizzativi e tecnici dei
Comuni. Chiede pertanto l’inserimento di una nuova disposizione che preveda l’indennizzo dei servizi degli abitanti a livello di ordinanza. I servizi degli abitanti vanno coinvolti nella riscossione degli emolumenti se gli indirizzi vengono trasmessi a pagamento a istituzioni di diritto pubblico o a privati con finalità lucrative. I servizi degli abitanti vanno indennizzati per oneri supplementari in relazione al SNI. L’UCS appoggia la richiesta dell’ASSA di recepire questa disposizione nella legge. L’ACS chiede che il maggiore onere per i Comuni vada valutato in modo realistico e che siano creati rispettivi meccanismi di compensazione.
6.7.1.5 Esenzione dagli emolumenti di terzi con mandato legale / parità di trattamento
Anche le organizzazioni chiedono l’esenzione dagli emolumenti, facendo riferimento al proprio mandato legale (Fondazione istituto collettore LPP) o alle disposizioni della LPGA (curafutura, Santésuisse). Alcune sottolineano la disparità di trattamento di determinati attori (CP, eAVS/AI, LPP).
La Fondazione istituto collettore LPP fa presente, riferendosi alla legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)23 che pur non appartenendo alle amministrazioni della Confederazione assume particolari compiti di diritto pubblico, ragion per cui andrebbe esaminata una sua esenzione dall’emolumento d’utilizzo. Santésuisse e curafutura rilevano una contraddizione fra la LSI e l’articolo 32 LPGA, in base al quale gli assicuratori malattia sono autorizzati ad acquisire gratuitamente presso i Comuni le
informazioni in adempimento ai compiti attribuiti loro dalla legge. Gli assicuratori malattia devono pertanto ricevere gratuitamente i dati del SNI nel quadro della LAMal. Il CP ed eAVS/AI chiedono che le casse cantonali e le casse delle associazioni fruiscano delle stesse condizioni di utilizzo del SNI. Anche il Fondo di garanzia LPP affronta questo tema.
23 RS 831.40. Riferimento all’articolo 60 capoverso 2, 2bis und 5 e all’articolo 60a LPP.