Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

Vari Cantoni (AG, AR, BL, GR, NE, SO, TI, ZG, ZH) forniscono ulteriori motivazioni per un adeguamento al modello degli emolumenti. Due sollevano domande di fondo e strategiche sul finanziamento nell’e-government (AG, SO). Altri fanno riferimento a possibili oneri futuri (NE, TI), all’esecuzione del diritto federale (BL, NE, ZH) o alla prevista ripartizione dei

benefici (AG, GR, ZG, ZH)

SO solleva un aspetto fondamentale, quello cioè dell’opportunità di riscuotere emolumenti per un servizio di base. AG vede una contraddizione con i principi della strategia digitale della Confederazione. TI fa presente che la possibilità di adottare ulteriori misure a garanzia della qualità potrebbe generare oneri supplementari per il Cantone. NE fa riferimento alla possibilità che in futuro si discuta di una fornitura mensile dei dati. In tal caso la

Confederazione dovrebbe tenere conto di costi supplementari. BL è del parere che gli organi cantonali incaricati di attuare il diritto federale non debbano sostenere costi di utilizzo, in quanto i benefici del «registro federale degli indirizzi» si ripercuotono direttamente nei settori in cui i Cantoni operano con risorse della Confederazione. NE spiega come la maggior parte degli organi cantonali che hanno bisogno di consultare indirizzi al di fuori del proprio Cantone svolge compiti di diritto federale e cita come esempio il registro fondiario. ZH menziona in proposito gli uffici del registro di commercio e i tribunali con riferimento alla ORC22 e al progetto di modifica del Codice delle obbligazioni nell’ambito del diritto del registro di

commercio, che prevede accessi esenti da emolumenti e notifiche. ZG e GR sottolineano che a beneficiare del SNI è soprattutto la Confederazione. Pertanto è giustificato che

assuma più del 20 per cento dei costi non coperti da terzi o che ne assuma con essi

l’integralità. ZG fa inoltre presente la limitata copertura dei costi derivante dal contributo dei Cantoni agli emolumenti. Secondo AG non è invece condivisibile il motivo per cui si presume che i Cantoni abbiano pochi aventi diritto. ZH ritiene dubbia l’esenzione dagli emolumenti dell’amministrazione centrale della Confederazione, in quanto questa beneficerebbe del SNI al pari delle altre amministrazioni. Ciò comporterebbe maggiori oneri per i Cantoni e sarebbe in contraddizione con il principio della verità dei costi. OW è del parere che il finanziamento dovrebbe essere assunto in misura maggiore dalla Confederazione e da terzi.

Alcuni Cantoni (BL, VD, VS) lamentano la mancanza di chiarezza nelle ripercussioni del modello di finanziamento sui Cantoni:

VD è dell’avviso che il modello di finanziamento comporti un onere eccessivo per i Cantoni e sia difficilmente prevedibile, in quanto dipendente dall’utilizzo del sistema da parte di terzi. VS ritiene che non siano stati presentati elementi sufficienti a favore di un finanziamento da parte dei Cantoni. BL chiede se l’emolumento di base sia previsto per persona ricercata o per unità amministrativa e se sia inclusa la partecipazione a sedex.

6.7.1.3 Particolarità dei Cantoni urbani / organizzazione dei Cantoni

BS fa presente che il Comune politico della città di Basilea non dispone di proprie autorità comunali e che pertanto i compiti della città vengono assunti dal Cantone. È pertanto del parere che questo particolare scenario vada preso in considerazione. L’articolo 12 capoverso 1 LSI non dovrebbe determinare per la città di Basilea l’obbligo di pagare gli emolumenti. GE sottolinea la particolarità cantonale, che prevede la gestione degli indirizzi in un sistema centrale dell’Ufficio cantonale della popolazione e della migrazione e non a livello di Comuni.

22 RS 221.211. ZH rimanda concretamente all’articolo 157 capoversi 1 e 2, agli articoli 24a e 24b e all’articolo 928a capoverso 3 del progetto del 15 aprile 2015 sulla modifica del Codice delle obbligazioni nell’ambito del diritto del registro di commercio (FF 2015, 2893).