Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
delle modifiche della LStrI. Il decreto d’approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativoIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
9.2.2 Per le leggi attuative
In virtù dell’articolo 141a Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.
Le disposizioni legali proposte dal disegno attuano le basi legali dell’ETIAS e risultano direttamente dagli obblighi che ne discendono. Il disegno dell’atto normativo può dunque venir integrato nel decreto di approvazione.
9.3 Costituzionalità della modifica della LStrI
Il disegno di modifica della LStrI si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione per la concessione dell’asilo e la dimora e il domicilio degli stranieri). È pertanto conforme alla Costituzione.
9.4 Delega di competenze legislative
Art. 2 Decreto federale
Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali. A tal fine abbisogna di un’autorizzazione sancita in una legge federale o in un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 LOGA). La delega al Consiglio federale della competenza in vista della conclusione di trattati internazionali può essere contenuta anche in un decreto soggetto a referendum.
Per non appesantire ulteriormente la procedura presentando due progetti all’Assemblea federale, il decreto federale propone una delega di competenza al Consiglio federale (vedi n. 2.3.1). Il collegio sarebbe così abilitato a concludere la predetta convenzione aggiuntiva. La delega di competenza è formulata in maniera restrittiva. I punti sui quali il Consiglio federale è abilitato a concludere una convenzione sono elencati in maniera esaustiva (art. 2 del decreto federale). Nella convenzione aggiuntiva occorre stabilire che i costi di sviluppo dell’ETIAS già coperti grazie al Fondo per la sicurezza interna o al fondo succedutovi, cui la Svizzera partecipa, non vengano fatturati due volte alla Svizzera sulla base dell’AAS57; la convenzione aggiuntiva deve inoltre codificare la partecipazione della Svizzera ai benefici legati al prelevamento degli emolumenti nonché ai costi di gestione in caso di deficit (art. 2 del decreto federale).
Art. 103e LStrI
Questa delega di competenza al Consiglio federale si basa sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Si tratta qui di disposizioni che contengono norme di diritto necessarie in vista dell’attuazione delle prescrizioni legali nonché del regolamento ETIAS.