Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Nemmeno la modifica della LStrI è prevista nel programma di legislatura. Riguarda tuttaviaIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet l’obiettivo 13.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
9.Aspetti giuridici
9.1 Costituzionalità del decreto federale
La costituzionalità del decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento ETIAS si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)55, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione.
L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali.
Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).56).
Nel presente caso il Consiglio federale disporrebbe in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI dei poteri per approvare il recepimento del regolamento UE. In virtù di questa disposizione il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi sull’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine.
Nella fattispecie, tuttavia, l’attuazione richiede adeguamenti della LStrI. Il Consiglio federale può procedere autonomamente a queste modifiche. Pertanto lo scambio di note relativo al recepimento del regolamento ETIAS e le modifiche della LStrI per l’attuazione dello stesso vanno sottoposti contemporaneamente al Parlamento per adozione.
9.2 Forma dell’atto
9.2.1 Per le convenzioni
Il recepimento dei regolamenti non è legato all’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione dello scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 Cost.
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, nella legislazione nazionale in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale.
Nel caso in esame, lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS. Il recepimento non è inoltre vincolato all’adesione a un’organizzazione internazionale.
Il regolamento recepito mediante gli scambi di note contiene invece disposizioni importanti che contengono norme di diritto relative ai diritti d’accesso ai sistemi d’informazione e a sanzioni in caso di impiego abusivo dei dati dell’ETIAS. Il recepimento dei regolamenti richiede inoltre
55 RS 101
56 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), RS 172.010