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Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 7 pagine

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b. a un richiedente l’asilo, uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione se l’interessato è autorizzato in via eccezionale a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato secondo l’articolo 59e capoverso 2 o 3;

c. a un richiedente l’asilo o un richiedente l’asilo oggetto di una decisione d’asilo negativa passata in giudicato, per preparare la propria partenza dalla Svizzera o in vista della sua partenza definitiva.

5La SEM può rilasciare un’autorizzazione al ritorno (visto di ritorno in Svizzera) a uno straniero ammesso provvisoriamente o a una persona bisognosa di protezione se:

a. è titolare di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera, emesso dal suo Stato d’origine o di provenienza, e

b. l’interessato è autorizzato in via eccezionale a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato secondo l’articolo 59e capoverso 3.

6Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno in Svizzera.

Art. 59d Divieto per richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e

persone bisognose di protezione di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza

1I richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d’origine o di provenienza.

2La SEM può autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza se necessario per preparare la partenza autonoma definitiva. Il Consiglio federale stabilisce i presupposti.

3Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l’articolo 59c.

Art. 59e Divieto per richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e

persone bisognose di protezione di recarsi in altri Stati

1I richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi in uno Stato che non sia il loro Stato d’origine o di provenienza.

2In via eccezionale, la SEM può autorizzare un richiedente l’asilo a effettuare un viaggio secondo il capoverso 1 se la procedura d’asilo o di allontanamento lo richiede.

3In presenza di particolari motivi personali può autorizzare in via eccezionale uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a effettuare un viaggio secondo il capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce i presupposti. Tuttavia, se la SEM ha pronunciato un divieto secondo l’articolo 59c capoverso 1 seconda frase, la stessa può autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamen-