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Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 7 pagine

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te o una persona bisognosa di protezione a effettuare un viaggio secondo il capoverso 1 unicamente per motivi gravi (art. 59c cpv. 2).

4Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l’articolo 59c.

Art. 83 cpv. 9bise 9ter

9bisSe l’ammissione provvisoria si estingue a causa di un viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 84 capoverso 4 lettera c, durante tre anni non può essere concessa una nuova ammissione provvisoria.

9terSe un richiedente l’asilo o una persona bisognosa di protezione si reca nello Stato d’origine o di provenienza, durante tre anni dal ritorno in Svizzera non può essere concessa l’ammissione provvisoria.

Art. 84 cpv. 4, 4bise 5

4L’ammissione provvisoria si estingue se lo straniero ammesso provvisoriamente:

a. presenta domanda d’asilo in un altro Stato;

b. ottiene un permesso di soggiorno in Svizzera oppure un diritto di soggiorno in un altro Stato;

c. si reca senza autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stato costretto;

d. permane per oltre due mesi senza autorizzazione in uno Stato che non sia lo Stato d’origine o di provenienza; oppure

e. notifica la propria partenza e lascia il Paese.

4bisIl capoverso 4 lettere c e d non si applica ai rifugiati ammessi provvisoriamente.

5Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato d’origine o di provenienza.

Art. 85 cpv. 3, 4, 7–8

Abrogati.

Art. 85a cpv. 1, 2 e 3bis

1Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. In caso di attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22). Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l’articolo 61 LAsi2.

2 RS 142.31