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Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 7 pagine
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Allegato (n. II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 26 giugno 1998 sull’asilo5 è modificata come segue:
Art. 61 cpv. 1
1Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo, i rifugiati ammessi provvisoriamente e i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP6 o dell’articolo 49a o 49abisCPM7 sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI8).
Art. 79 lett. e
La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta:
e. si è recata senza autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stata costretta.