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Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 7 pagine

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2Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d’impiego. La notifica deve indicare in particolare:

a. l’identità e il salario della persona esercitante l’attività lucrativa;

b. l’attività lucrativa esercitata;

c. il luogo di lavoro.

3bisIn caso di attività lucrativa indipendente, spetta all’interessato notificare la propria attività. La notifica deve indicare in particolare i dati secondo il capoverso 2.

Art. 85b Cambiamento di Cantone

1Lo straniero ammesso provvisoriamente che desidera trasferire il proprio domicilio in un altro Cantone deve presentare alla SEM una domanda di cambiamento di Cantone.

2Il cambiamento di Cantone è autorizzato:

a. per proteggere l’unità della famiglia; oppure

b. se la salute dello straniero ammesso provvisoriamente o di un’altra persona è messa gravemente in pericolo.

3Se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita un’attività lucrativa di durata indeterminata o assolve una formazione professionale di base in un altro Cantone, il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se:

a. l’interessato non percepisce prestazioni dell’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e

b. il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.

4In presenza di motivi secondo l’articolo 83 capoverso 7 lettera a o b il cambiamento di Cantone secondo i capoversi 2 e 3 non è autorizzato.

5Il cambiamento di Cantone di rifugiati ammessi provvisoriamente è retto dall’articolo 37 capoverso 2.

Art. 85c Ricongiungimento familiare

1I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente possono raggiungerli e beneficiare dell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

a. coabitano con essi;

b. è disponibile un’abitazione conforme ai loro bisogni;

c. la famiglia non dipende dall’aiuto sociale;

d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e