Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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Conclusione
Anche il nuovo disciplinamento sulla cancellazione proposto dal presente avamprogetto è differenziato a tal punto da rientrare con certezza entro i margini della proporzionalità. Se ne trova conferma anche confrontando le nuove norme con i disciplinamenti decisamente più generici di altri Stati (cfr. sopra,
n. 2.1.2, Diritto comparato). Il principio di proporzionalità concede un certo margine di apprezzamento nella definizione dettagliata dei termini di conservazione. Il Consiglio federale ritiene che la graduale riduzione della differenziazione, dovuta allo snellimento del catalogo di fattispecie che giustificano la cancellazione, è più che controbilanciata dal vantaggio derivante dalla semplificazione del disciplinamento nell’applicazione pratica e nel corrispondente aumento della sua affidabilità. La maggiore affidabilità, che costituisce un aspetto decisivo, incrementa la tutela dei diritti fondamentali: si riduce infatti il rischio di violazione dei diritti fondamentali nel caso in cui si dimentichi inavvertitamente di cancellare un profilo del DNA dal sistema d’informazione nonostante il termine di conservazione sia scaduto. Al contempo diminuisce anche il rischio di ottenere in modo illecito corrispondenze con profili che non dovrebbero più trovarsi nel sistema d’informazione con la conseguenza di dover chiedere al giudice se tale hit possa effettivamente essere utilizzato.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Numerosi strumenti elaborati nell’ambito del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite riguardano questioni di procedura penale. I principali sono il Patto internazionale del 16 dicembre 1966147 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e, a livello europeo, la CEDU.
La normativa proposta è compatibile con il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU, art. 17 Patto ONU II, cfr. sopra, n. 5.1.2).
Il Patto ONU II e la CEDU istituiscono una serie di garanzie in gran parte congruenti che devono essere rispettate nel procedimento penale. Delle due normative, ad oggi la CEDU è quella che ha acquisito maggiore importanza per la legislazione e la prassi della Confederazione e dei Cantoni in materia di procedura penale. Le novità e gli adeguamenti del diritto vigente proposti nel presente avamprogetto sono compatibili con gli impegni internazionali menzionati (cfr. sopra, n. 5.1.2).
5.3 Forma dell’atto
Le modifiche della legge sui profili del DNA, del CPP e della PPM vanno emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.).
5.4 Delega di competenze legislative
L’articolo 22 lettera g AP-legge sui profili del DNA attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare, nell’ambito della fenotipizzazione, i dettagli in materia di requisiti tecnici relativi alla procedura di analisi, criteri di qualità, contenuto delle perizie dei laboratori destinate al pubblico ministero, meccanismi di controllo, sicurezza delle informazioni ecc.