Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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Fenotipizzazione (art. 258d AP-CPP; art. 73x AP-PPM)
Come il profilo del DNA di cui all’articolo 255 CPP, anche la fenotipizzazione costituisce una grave restrizione dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 secondo periodo Cost. e deve pertanto essere sancita a livello di legge formale.
La qualità dell’ingerenza nei diritti fondamentali distingue, tuttavia, nettamente la fenotipizzazione dal profilo standard del DNA. Nella sentenza di riferimento DTF 128 II 259 (consid. 3.3), il Tribunale federale qualifica, sulla base del diritto vigente, l’allestimento (e il trattamento) di profili del DNA ai fini dell’identificazione dell’autore di un reato come lieve ingerenza nel diritto all’autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.). Pone il profilo del DNA sul medesimo piano della classica impronta digitale, poiché vengono analizzate esclusivamente sequenze non codificanti del DNA per determinare caratteristiche genetiche di tipo non personale (loc. cit.). Le caratteristiche determinate mediante fenotipizzazione non possono invece essere considerate «neutre», bensì come dati personali di rilievo.
Non è una novità che le autorità inquirenti cerchino gli autori di reato basandosi su informazioni concernenti l’aspetto esteriore di un individuo: le informazioni acquisite ad esempio dalla deposizione di un testimone o dalla registrazione di una telecamera di sorveglianza fungono già oggi da base per le ricerche ai sensi dell’articolo 306 capoverso 1 lettera c CPP. A questi metodi «classici» si aggiunge la fenotipizzazione quale nuova fonte di informazioni sulle caratteristiche fisiche del presunto autore di reato. Sotto il profilo dei diritti fondamentali, la fenotipizzazione non è paragonabile alla deposizione di un testimone attendibile o alle registrazioni di una telecamera di sorveglianza. Entrambi questi metodi riferiscono infatti i fatti realmente percepibili e restano pertanto alla superficie apparente. Sebbene il risultato della fenotipizzazione sia «solo» un’informazione sull’aspetto fisico di una persona, il processo che permette di giungere a tale risultato richiede, tuttavia, del materiale genetico. Visto che le caratteristiche cercate non si trovano semplicemente in una determinata posizione del DNA, ma sono invece distribuite su diverse regioni contenenti anche informazioni su altre caratteristiche (c.d. informazioni eccedenti), l’ingerenza nella libertà personale e nel diritto all’autodeterminazione informativa causata dalla fenotipizzazione è quindi più grave rispetto alle osservazioni di un testimone o allo scatto di una fotografia.
Occorre inoltre considerare che il risultato della fenotipizzazione è disponibile una sola volta ed esclusivamente per il procedimento penale nell’ambito del quale è stata ordinata dal pubblico ministero. Non viene registrato in nessuno dei sistemi d’informazione di polizia e non sarà quindi disponibile per altri utilizzi di diritto di polizia o di procedura penale. Non appena l’autore di reato è identificato, il risultato dell’analisi non sarà più necessario e, in quanto parte degli atti procedurali, sarà sottoposto al vincolo di confidenzialità.
Ricerca allargata di legami di parentela (art. 258a AP-CPP; art. 73w AP-PPM)
Come esposto in precedenza (n. 2.1.3, Procedura per l’esecuzione di una ricerca allargata), una ricerca allargata di legami di parentela si svolge in due fasi. Essa comporta dunque una duplice sfida anche sul piano giuridico:
(a) nella prima fase, vengono cercate nel sistema d’informazione (CODIS) le persone che, pur essendo chiaramente escluse sin dall’inizio come donatore della traccia, potrebbero tuttavia, con una certa probabilità, essere imparentate con quest’ultimo. Conformemente al diritto, queste persone sono registrate nel sistema d’informazione in qualità di indiziati o condannati. A prescindere da ciò, vengono inoltre sottoposte a una verifica di eventuali legami di parentela con il donatore di una traccia connessa a un reato. Questa ulteriore ingerenza è però scarsamente rilevante rispetto a quella principale, avvenuta con la registrazione nel sistema d’informazione. Del resto, una volta registrate nel sistema d’informazione conformemente al diritto, il profilo di queste persone verrà confrontato sistematicamente con ogni nuovo profilo del DNA inserito nel sistema;
(b) nella seconda fase del trattamento, che avviene al di fuori del sistema d’informazione, si verificano delle ingerenze vere e proprie nei diritti fondamentali di determinati indiziati, nello specifico nei