Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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Nuovo disciplinamento sulla cancellazione

In generale

I profili del DNA sono dati personali degni di particolare protezione in virtù dell’articolo 3 LPD. Il loro trattamento richiede quindi una base legale formale (art. 17 cpv. 2 LPD). Il pertinente disciplinamento nella legge sui profili del DNA fornisce la pertinente base legale.

Il rilevamento e il trattamento di dati segnaletici, e quindi anche di profili del DNA, toccano il diritto alla libertà personale garantito dall’articolo 10 capoverso 2 Cost.133 e il diritto al rispetto della sfera privata garantito dagli articoli 13 capoverso 1 Cost. e 8 numero 1 CEDU134. La conservazione di questi dati riguarda in primo luogo il diritto di essere protetti da un impiego abusivo dei propri dati personali, retto dall’articolo 13 capoverso 2 Cost., nonché, nell’ottica della protezione dei dati, il diritto costituzionale all’autodeterminazione informativa135. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la conservazione di materiale di identificazione non costituisce una grave ingerenza nella libertà personale136. In generale, le restrizioni dei diritti fondamentali, tra cui si annovera il menzionato trattamento dei dati, sono ammissibili (soltanto) se si fondano su una base legale, sono giustificate da un interesse pubblico e sono proporzionate allo scopo; esse devono inoltre rispettare l’essenza del diritto fondamentale in questione (art. 36 Cost.)137. Per quanto riguarda i provvedimenti coercitivi previsti nella procedura penale, questa esigenza è concretizzata all’articolo 197 capoverso 1 CPP138.

Come illustrato in precedenza, l’esigenza di una base legale è dunque adempiuta. Inoltre, la prevenzione di futuri reati e il chiarimento di reati già commessi sono sempre giustificati da un interesse pubblico139. Anche la Corte EDU riconosce, come riassume il Tribunale federale, che la salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblici cui mira la lotta alla criminalità, è giustificata da un interesse rilevante che può rendere necessari il rilevamento e la conservazione di informazioni140. Ciò vale in particolare anche per la conservazione e il trattamento dei risultati dei provvedimenti di identificazione141. Infatti, come espone il Tribunale federale:

«la polizia conserva il materiale segnaletico anche dopo la conclusione del procedimento penale in cui è stato raccolto, poiché le persone che si sono rese colpevoli di reati di una certa gravità presentano una probabilità leggermente accresciuta rispetto al comune cittadino di essere implicati in un reato anche in futuro. Se esistono documenti d’identificazione riguardanti una determinata persona, questa è sempre sospettata quando viene commesso un reato in cui è coinvolto qualcuno con caratteristiche segnaletiche simili»142 (traduzione libera).

Rimane la questione della proporzionalità dei termini di conservazione previsti dalla legge applicabili ai dati segnaletici. L’interesse del perseguimento penale al mantenimento della conoscenza dei dati della persona interessata deve essere ponderato con l’interesse di quest’ultima alla cancellazione dei propri dati nel sistema d’informazione.

133 DTF 120 Ia 147, consid. 2.a. Nella DTF 128 II 259 il Tribunale federale precisa che il prelievo di sangue per l’allestimento di un profilo del DNA e lo striscio della mucosa orale costituiscono un intervento invasivo nell’integrità fisica, consid. 3.2).

134 DTF 120 Ia 147, consid. 2.a.

135 Tribunale federale, sentenza 1C_598/2016 del 2 marzo 2018, consid. 4.1; DTF 136 I 87, consid. 5.1; inoltre: DTF 128 II 259, consid. 3.2.

136 DTF 120 Ia 147, consid. 2.b. Cfr. anche: Tribunale federale, sentenza 1B_185/2017 del 21 agosto 2017, consid. 3.

137 Per una valutazione dell’ingerenza nei diritti fondamentali ai sensi degli art. 10 cpv. 2 (libertà personale) e 13 cpv. 2 Cost. (protezione dall’impiego abusivo dei propri dati personali) causata dal rilevamento, dalla conservazione e dal trattamento di dati segnaletici, cfr. DTF 133 I 77, consid. 4 e 5.

138 Tribunale federale, sentenza 1B_185/2017 del 21 agosto 2017, consid. 3.

139 DTF 120 Ia 147, consid. 2.d.

140 Tribunale federale, sentenza 1C_598 del 2 marzo 2018, consid. 8.3.1.

141 DTF 120 Ia 147, consid. 2.d.

142 DTF 120 Ia 147, consid. 2.e.