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Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 8 pagine

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Legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge del 20 giugno 20032 sui profili del DNA è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d

1La presente legge disciplina:

d. la fenotipizzazione nel procedimento penale.

Art. 1a

Abrogato

Art. 2 Profilo del DNA, fenotipizzazione e uso previsto

1Il profilo del DNA è un codice alfanumerico specifico di un individuo, determinato mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona. L’allestimento di un profilo del DNA non può essere utilizzato per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso.

2La fenotipizzazione è l’analisi di regioni geniche specifiche che permette di determinare, a partire da materiale biologico pertinente al reato (tracce), caratteristiche esteriori visibili del donatore della traccia utili a far luce su un reato. Possono essere determinati il colore degli occhi, dei capelli e della pelle, la discendenza biogeografica nonché l’età biologica del donatore della traccia.

RU …

1 FF 2018 …

2 RS 363