Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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Giurisprudenza del Tribunale federale
Sinora il Tribunale federale non ha avuto occasione di pronunciarsi sulle norme di diritto federale che disciplinano la conservazione dei dati segnaletici, concretamente sancite nell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica e nella legge sui profili del DNA. Nella sentenza DTF 120 Ia 147 ha invece avuto modo di esprimersi su un tale disciplinamento previsto nel diritto cantonale ed è giunto alle conclusioni seguenti:
la conservazione di materiale segnaletico per un lungo periodo o addirittura per un periodo illimitato di tempo non è conforme al principio di proporzionalità, nemmeno se la persona interessata ha fornito validi motivi per l’allestimento di tale materiale;
nei casi piuttosto lievi appare ragionevole distruggere i documenti segnaletici dopo cinque anni;
la prescrizione dell’azione penale giustifica un termine adeguato per la conservazione dei documenti segnaletici se la persona interessata viene condannata a causa del reato imputatole o se è stato accertato in altro modo con sentenza passata in giudicato che la persona interessata ha commesso il fatto (secondo l’art. 97 CP, l’azione penale si prescrive in 30, 15, 10 o 7 anni a seconda della gravità della pena.);
se la persona interessata risulta innocente, i dati segnaletici devono essere subito cancellati o distrutti143.
Il Consiglio federale considera adempiute queste condizioni anche per quanto riguarda il nuovo disciplinamento proposto. Infatti, sui vari termini di conservazione esso diverge in sostanza dalla normativa vigente solo in minima parte.
Giurisprudenza della Corte EDU
Si può partire dal presupposto che il nuovo disciplinamento soddisfi anche le condizioni di cui all’articolo 8 CEDU. In generale, sulla questione della conservazione dei dati segnaletici la Corte EDU accorda ai singoli Stati un considerevole margine normativo. La Corte ha tracciato un confine nella sentenza S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, stabilendo che la conservazione illimitata nel tempo, all’interno di un sistema d’informazione, di profili del DNA appartenenti a persone semplicemente sospettate ma non condannate viola il principio di proporzionalità e di conseguenza anche l’articolo 8 CEDU144. Nella sentenza Aycaguer contro Francia, la Corte EDU ha contestato che la durata di conservazione generica fissata a un massimo di 40 anni per i profili di persone, non è compatibile con l’articolo 8 CEDU perché non permette di ponderare gli interessi contrastanti pubblici e privati145.
Sinora la dottrina svizzera non sembra aver affrontato in modo approfondito la conformità delle norme del diritto federale in materia di conservazione con la Costituzione e la CEDU. Esiste solo una – breve – analisi nella quale l’autrice giunge alla conclusione che tali norme sono conformi alla giurisprudenza della Corte EDU e a quanto disposto dall’articolo 8 CEDU146.
143 DTF 120 Ia 147, consid. 2.e e 2.f.
144 Corte EDU, sentenza S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, disponibile all’indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051. In questa sentenza la Corte riconosce ai singoli Stati un «margine di apprezzamento» nella fissazione dei termini di conservazione (loc. cit., par. 125). Per un rimando più recente del Tribunale federale a questa sentenza e alla sentenza Aycaguer contro Francia del 22 giugno 2017 citata più avanti, cfr. sentenza 1C_598/2016 del 2 marzo 2018, consid. 8.3.1.
145 Corte EDU, sentenza Aycaguer contro Francia del 22 giugno 2017, § 42-47, disponibile all’indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174441.
146 Blonski, pagg. 223 seg., e della stessa autrice, Bemerkungen zum EGMR-Entscheid in Sachen S. und Marper gegen Vereinigtes Königreich vom 4. Dezember 2008, in: AJP 3/2009, pagg. 363 segg., 368.