Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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confronti delle persone che l’autorità di perseguimento penale competente ha identificato, sulla base dell’albero genealogico delle persone registrate in CODIS, come parenti e quindi come potenziali donatori della traccia. Tali ingerenze avvengono, tuttavia, in virtù del vigente diritto processuale penale. Nella procedura penale, lo status delle persone identificate è paragonabile a quello delle persone di cui viene allestito un profilo del DNA nell’ambito di un’indagine a tappeto ai sensi dell’articolo 256 CPP: queste persone non sono direttamente indiziate e non vi è pertanto alcuna violazione della presunzione di innocenza. L’ingerenza nei diritti fondamentali ha piuttosto lo scopo di riuscire perlomeno a individuare possibili indiziati130. Le autorità di perseguimento penale sanno che di tutte le persone finite nel mirino delle loro ricerche, al massimo una risulterà come donatore della traccia, mentre tutte le altre potranno successivamente essere escluse dalla cerchia dei possibili autori. Del resto, nella procedura penale esistono anche altri provvedimenti coercitivi che, una volta adottati, esercitano una coercizione nei confronti di persone per le quali è escluso sin dall’inizio, o perlomeno è poco probabile, che siano implicate nel reato, come nel caso del fermo di polizia ai sensi dell’articolo 215 CPP, in particolare nelle cosiddette «retate» (art. 215 cpv. 2 CPP).
La condizione di proporzionalità (art. 36 Cost. e art. 197 cpv. 1 lett. c CPP) è presa considerazione perché si può utilizzare la ricerca allargata di legami di parentela soltanto per far luce su crimini e perché le autorità inquirenti sono inoltre tenute a circoscrivere quanto più possibile, mediante analisi supplementari, la cerchia di persone registrate nel sistema d’informazione e imparentate con la persona oggetto della ricerca.
Proroga della durata di conservazione in laboratorio dei campioni prelevati su persone (art. 9 e 9a APlegge sui profili del DNA)
Nella sentenza S. e Marper contro Regno Unito, la Corte EDU rimanda al significato della conservazione di materiale biologico dal punto di vista dei diritti fondamentali, anche e soprattutto «in considerazione delle potenziali utilizzazioni di cui potrebbero essere suscettibili in futuro i campioni di cellule». Infatti, «a parte il loro carattere personale siffatto materiale contiene una grande quantità di informazioni riguardanti un individuo»131. Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte EDU la conservazione di campioni di cellule costituisce un’ingerenza nel diritto dell’interessato al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 numero 1 CEDU132.
Questa ingerenza è, tuttavia, da considerarsi proporzionata (art. 36 cpv. 3 Cost.). I nuovi strumenti investigativi introdotti dal presente progetto nell’ambito dell’analisi del DNA, ovvero fenotipizzazione e ricerca allargata di legami di parentela, perseguono entrambi lo scopo sancito all’articolo 1 capoverso 2 della legge sui profili del DNA, «di accrescere l’efficacia del perseguimento penale». Entrambi gli strumenti consentono alle autorità inquirenti, in determinati casi, di procedere a una ricerca più mirata degli autori di reato. In vista di un’indagine a tappeto permettono inoltre di restringere il più possibile la cerchia di persone da analizzare. Grazie alla proroga della durata di conservazione dei campioni prelevati su persone, in futuro sarà possibile effettuare nuove tipizzazioni che, a loro volta, renderanno l’esecuzione di indagini a tappeto e di ricerche allargate meno lesiva dei diritti fondamentali.
130 Nelle indagini a tappeto, il problema dei diritti fondamentali risiede nel fatto che esse «coinvolgono nell’istruzione persone contro le quali non vi sono indizi di reato» (messaggio CPP, FF 2006 989, in particolare pag. 1145). Christoph Gusy parla – in relazione alle indagini a tappeto sul DNA – di un’ingerenza che si sposta ben a monte del momento in cui viene fatta luce sul reato allo scopo di riuscire perlomeno a trovare persone indiziate, in breve di un’ingerenza al fine di individuare persone sospette (Polizei- und Ordnungsrecht, 10a ed., Tübingen 2017, nota 243).
131 Sentenza S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, § 70 seg.
132 Sentenza S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, § 70–77 nonché 120. Riguardo alla rilevanza per i diritti fondamentali (diritto all’autodeterminazione informativa) della conservazione dei campioni cfr. anche Blonski, pag. 225.