Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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organi potrebbero pertanto essere prelevati senza che i congiunti abbiano il diritto di decisione; il Consiglio federale reputa una tale attuazione discutibile dal punto di vista etico. Osservando la situazione all’estero, emerge che nella pratica il modello del consenso presunto in senso stretto non è applicato in quasi nessun Paese: anche nei Paesi in cui vige de jure un modello del consenso presunto in senso stretto, i congiunti di solito godono di un diritto sussidiario di decisione.

3.3 Ruolo fondamentale dei congiunti

Il testo dell’iniziativa non definisce aspetti importanti, come per esempio il ruolo degli stretti congiunti, che tuttavia devono essere coinvolti in un tema così delicato. Pertanto i loro diritti devono essere garantiti con l’informazione in merito alla volontà della persona deceduta prima di un’eventuale donazione di organi oppure, qualora non vi sia alcuna dichiarazione della persona deceduta, interpellandoli attivamente. Devono godere del diritto di opporsi a un prelievo di organi, tenendo conto della volontà presunta della persona deceduta.

3.4 Aspetti medico-etici

L’introduzione di un modello del consenso presunto solleva questioni e dubbi etici. Il diritto all’autodeterminazione e all’integrità fisica del donatore si contrappone al diritto alla vita del ricevente e pertanto tra di essi è necessaria una ponderazione.

La Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE) aveva respinto il modello del consenso presunto in un parere emesso nel 2012 (n. 19/2012).16 Non è consentito prelevare organi senza il consenso del donatore oppure, sussidiariamente e tenendo conto della sua volontà presunta, dei suoi stretti congiunti. Al fine di garantire che gli organi non siano prelevati senza autorizzazione, l’introduzione del modello del consenso presunto implicherebbe per ognuno l’obbligo di riflettere ed esprimersi in merito alla questione della donazione di organi. La Commissione ritiene tuttavia che tale obbligo sia eticamente discutibile: affrontare il tema della donazione di organi è una decisione privata e in merito lo Stato dovrebbe mantenere la sua neutralità.

Nel contempo, la CNE aveva illustrato i requisiti etici per introdurre il modello del consenso presunto: al fine di tutelare i diritti personali del donatore, è necessario garantire che tutti in vita siano informati in merito al disciplinamento. Lo Stato deve inoltre prevedere la possibilità di depositare l’opposizione alla propria donazione di organi in modo affidabile e di poterla modificare in qualsiasi momento. Da parte loro, i congiunti dovrebbero essere sistematicamente coinvolti. Tuttavia, così facendo vi è il rischio che questo loro continuo coinvolgimento metta in ombra la volontà della persona deceduta.

16 Consultabile all’indirizzo: www.nek-cne.admin.ch > Pubblicazioni > Pareri > Parere no. 19/2012 (stato al 12.07.2019).