Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Il controprogetto presentato disciplina tutti gli aspetti essenziali di un modello del consenso presunto in merito al prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute.

Oltre alle condizioni del prelievo, disciplina in particolare:

- il ruolo e le competenze degli stretti congiunti;

- le condizioni per adottare provvedimenti medici preparatori;

- l’istituzione e lo sviluppo del registro delle opposizioni;

- l’informazione della popolazione.

Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a prevedere comunque, in determinati casi, il modello di un consenso esplicito in senso lato per il prelievo di organi, tessuti e cellule.

5.1.1 Condizioni del prelievo

D’ora in poi, per prelevare organi, tessuti o cellule, non è più necessario un consenso esplicito, ma l’assenza di opposizione della persona deceduta. L’assenza di opposizione risulta naturalmente anche quando è stato espresso un consenso alla donazione.

Un’opposizione può essere documentata in diversi modi; la forma più sicura consiste nell’iscriverla nel registro delle opposizioni. È tuttavia possibile che, anche dopo l’introduzione del modello del consenso presunto, alcuni portino ancora con sé tessere di donatore o abbiano fatto dichiarazioni in merito alla donazione, sia d’opposizione sia di autorizzazione a donare, nelle direttive del paziente oppure nella cartella informatizzata del paziente. Qualora vi fossero dichiarazioni di donazione divergenti della persona deceduta, verrebbe presa in considerazione quella più attuale.

5.1.2 Ruolo e competenze degli stretti congiunti

La questione di una donazione di organi si pone per chi si trova in ospedale e in seguito, in caso di una prognosi senza prospettive di guarigione, è deciso di interrompere la terapia. Se un prelievo è preso in considerazione, l’ospedale accerta innanzitutto se vi è un’opposizione o un’altra dichiarazione da parte della persona deceduta relativa alla donazione, consultando imperativamente il registro delle opposizioni, ma anche verificando ulteriori documenti direttamente accessibili (p. es. tessera di donatore, direttive del paziente).

Se si accerta un’opposizione o un’altra dichiarazione relativa alla donazione di organi (p. es. un consenso), questa è determinante e gli stretti congiunti ne sono debitamente informati. Se invece gli accertamenti dell’ospedale non forniscono alcuna indicazione riguardo a una dichiarazione della persona interessata, gli stretti congiunti assumono il ruolo di persone chiamate a fornire informazioni. Per esempio, si può chiedere loro se, da precedenti colloqui o da documenti non accessibili all’ospedale, sono al corrente del fatto che la persona interessata si sia espressa