Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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contro o eventualmente a favore di una donazione. Se una siffatta dichiarazione della persona interessata è nota, diventa vincolante per il prelievo di organi, in base al principio secondo cui si deve consentire l’affermazione della volontà della persona interessata.
Se invece né l’ospedale né le indicazioni degli stretti congiunti consentono di accertare l’esistenza di un’opposizione o di altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione della persona interessata, agli stretti congiunti spetta un diritto sussidiario di opposizione: dopo una relativa informazione da parte dell’ospedale, sono autorizzati a opporsi a un prelievo entro un adeguato periodo di riflessione. In questo contesto, devono rispettare la volontà presunta della persona interessata, desumibile, per esempio, dai suoi valori etici o religiosi.
In questa situazione difficile e stressante, esperti con una formazione apposita procedono a coinvolgere attivamente i congiunti nel modo descritto e in particolare si occupano di tenere colloqui con loro. Se invece, nonostante le ricerche, non è possibile rintracciare nessuno degli stretti congiunti, per principio è consentito prelevare organi.
5.1.3 Persone incapaci di discernimento e persone non domiciliate in Svizzera
Diversi gruppi di persone non hanno la possibilità di opporsi con cognizione di causa a un prelievo in vita in modo vincolante; qualora non vi sia una loro opposizione, non è pertanto possibile supporre un consenso al prelievo di organi. Qualora non fosse possibile coinvolgere gli stretti congiunti della persona, per esempio perché non sono raggiungibili e non è possibile chiedere loro se vi sia un’eventuale opposizione, un prelievo di organi non è pertanto ammesso; questo vale per due gruppi di persone:
Al primo gruppo appartengono bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni e chi prima della propria morte è stato durevolmente o per un lungo periodo incapace di discernimento. Poiché sono incapaci di discernimento relativamente alla questione del prelievo di organi, non possono opporvisi in modo vincolante.
Al secondo gruppo appartengono persone domiciliate all’estero e che non sono a conoscenza della realtà svizzera, come per esempio i frontalieri, che non sono sufficientemente informate in merito al disciplinamento giuridico in Svizzera. È possibile che in particolare turisti o persone che soggiornano per un breve periodo in Svizzera per motivi professionali non siano sufficientemente a conoscenza del modello del consenso presunto vigente in Svizzera e delle relative conseguenze di un’assenza di opposizione.
In caso di assenza di opposizione, secondo il disciplinamento proposto, a entrambi questi gruppi di persone sono prelevati organi soltanto se è stato possibile raggiungere gli stretti congiunti e se si sono espressi in merito a un’eventuale opposizione e al prelievo di organi. Al riguardo, occorre distinguere diversi casi:
– Se è nota l’esistenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione da parte di una persona capace di discernimento domiciliata all’estero, gli stretti congiunti sono tenuti a comunicarla. Se è soltanto nota una volontà