Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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presunta a favore o contro una donazione di organi, gli stretti congiunti devono rispettarla come se la persona fosse stata domiciliata in Svizzera. Lo stesso vale per coloro che, seppure incapaci di discernimento per un lungo periodo prima della loro morte, abbiano espresso chiaramente la loro volontà riguardo a una donazione di organi precedentemente, quando erano ancora capaci di discernimento, oppure qualora una tale volontà presunta sia riconoscibile. In particolare nell’ultimo caso, gli stretti congiunti devono tuttavia rispettare i segnali di un eventuale cambiamento di opinione.
– Nel caso di bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni, nonché di persone durevolmente incapaci di discernimento durante la loro vita (p. es. in seguito a una grave disabilità mentale) non può esserci una dichiarazione di donazione vincolante. Gli stretti congiunti in questo caso possono soltanto esercitare il loro diritto sussidiario di opposizione. In questo contesto, sono tenuti a rispettare un’eventuale opinione nota dei bambini e adolescenti, analogamente alle direttive del diritto relativo alla protezione dell’infanzia (art. 301 cpv. 2 CC), corrispondentemente alla maturità e all’età del minore: mentre un bambino di due anni non può sicuramente ancora formarsi un’opinione su una questione tanto complessa, l’opinione informata di un quindicenne deve essere in larga misura considerata.
5.1.4 Condizioni per adottare provvedimenti medici preparatori
I provvedimenti medici preparatori sono provvedimenti medici adottati solitamente già prima dell’accertamento della morte del potenziale donatore e la cui attuazione continua dopo la sua morte. Hanno unicamente lo scopo di conservare gli organi e sono necessari per poterli trapiantare con successo in seguito.
L’introduzione del modello del consenso presunto comporta che anche le regole relative ai provvedimenti medici preparatori siano adeguate: attualmente presuppongono un consenso. Tuttavia, d’ora in poi dovranno essere ammessi purché non vi sia alcuna opposizione al prelievo di organi. Se per i provvedimenti medici preparatori fosse comunque necessario il consenso del donatore o degli stretti congiunti, un prelievo successivo (e ammesso) a seconda delle circostanze sarebbe impossibile.
Giacché d’ora in poi è sufficiente l’assenza di opposizione affinché siano ammessi provvedimenti medici preparatori, questi sono tuttavia limitati a provvedimenti indispensabili per la riuscita di un trapianto e che comportano per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi. Inoltre, come finora continuano a non essere consentiti se accelerano la morte del donatore o se potrebbero indurre uno stato vegetativo permanente.
5.1.5 Istituzione e sviluppo del registro delle opposizioni
Chi in caso di morte non desidera donare i propri organi, tessuti o cellule, deve avere la possibilità di registrare in vita la propria opposizione in modo vincolante. A tal fine, va istituito un registro delle opposizioni, nel quale dovrebbe continuare a essere