Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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volmente o per un lungo periodo di tempo incapaci di discernimento oppure dall’altra, persone domiciliate all’estero.
– Informazione della popolazione: con un’informazione profusa, tutti devono
essere informati, indipendentemente dalla condizione socioeconomica oppure da ostacoli linguistici o impedimenti di altra natura, in merito al fatto che in mancanza di opposizione, saranno ammessi il prelievo di organi, tessuti o cellule e i provvedimenti medici preparatori. Inoltre, è necessario comunicare che un’eventuale opposizione deve essere documentata nel relativo registro.
– Provvedimenti medici preparatori: se non vi è alcuna opposizione a un
prelievo, è possibile prendere provvedimenti medici preparatori aventi unicamente lo scopo di conservare gli organi e che devono essere adottati sul donatore ancora in vita.
– Istituzione e allestimento di un registro delle opposizioni: sarà istituito un
registro delle opposizioni per garantire che in ogni caso sia rispettata un’opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule. È fondamentale che il registro sia facilmente accessibile e semplice da usare per chi effettua la registrazione. Dev’essere trasferita al Consiglio federale la competenza di delegare a terzi la tenuta del registro.
– Per garantire la proporzionalità dell’ingerenza nel diritto fondamentale
all’autodeterminazione della persona deceduta e in base ai disciplinamenti stranieri, al Consiglio federale deve essere possibile continuare a prevedere un consenso esplicito in determinati casi per il prelievo di organi, tessuti e cellule; per esempio se sono destinati a fabbricare espianti standardizzati commercializzabili.