Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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2 Contesto
2.1 Attuale situazione legislativa relativa alla manifestazione di volontà
In Svizzera, in virtù della legge dell’8 ottobre 20045 sui trapianti per il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute, è applicato il modello del consenso in senso lato*: il consenso della persona deceduta costituisce la condizione per un prelievo. In mancanza del consenso o del rifiuto documentato di quest’ultima, si chiede ai suoi stretti congiunti se conoscono la sua volontà. Se così non fosse, il prelievo presuppone il consenso degli stretti congiunti, che tuttavia devono rispettare la volontà presunta della persona deceduta (art. 8 cpv. 3 della legge sui trapianti).
Una dichiarazione di disponibilità a donare i propri organi, tessuti o cellule può essere documentata in diversi modi, per esempio:
– con una tessera di donatore approntata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
– con una registrazione in un registro della fondazione privata Swisstransplant;
– nelle direttive del paziente;
– in futuro nella cartella informatizzata del paziente.
2.2 Piano d’azione «Più organi per i trapianti» ed evoluzione delle cifre della donazione di organi
Il piano d’azione «Più organi per i trapianti» è stato lanciato nel 20136 dal Consiglio federale con l’obiettivo di aumentare il tasso di donazione a 20 donazioni per milione di abitanti (pmp) entro la fine del 2018 alla luce del loro numero troppo scarso. Le singole misure del piano d’azione sono state scelte in base alle esperienze di Paesi con un tasso di donazione più elevato, che hanno investito segnatamente in misure organizzative e strutturali. Il piano d’azione comprende quattro campi d’azione:
– formazione del personale medico specializzato nell’ambito della donazione di organi;
– processi e gestione della qualità: stabilire processi unitari in tutta la Svizzera, ottimizzare i rilevamenti di dati;
– strutture e risorse degli ospedali: finanziamento vincolato allo scopo dei coordinatori locali;
– campagne e pubbliche relazioni.
Le misure introdotte hanno dato luogo a un’evoluzione positiva e attualmente è più facile individuare possibili donatori. Inoltre, le procedure e le strutture negli ospedali
5 RS 810.21
6 Il piano d’azione è consultabile all’indirizzo www.bag.admin.ch > Strategia & politica > Mandati politici e piani d’azione> Trapianti di organi.