Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Iniziativa federale popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane»

L’iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» è stata depositata il 22 marzo 2019. Con decisione del 18 aprile 2019, la Cancelleria federale ha accertato la riuscita formale dell’iniziativa, che ha raccolto 112 633 firme valide.1

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 119a cpv. 4

4La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo consenso presunto, a meno che la persona non abbia espresso in vita il proprio rifiuto.

Art. 197 n. 123

12. Disposizione transitoria dell’art. 119a cpv. 4 (medicina dei trapianti)

Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 119a capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.

L’iniziativa mira a sostituire il modello del consenso attualmente in vigore con il modello del consenso presunto: qualora l’iniziativa fosse accettata, in Svizzera, in caso di morte tutti diventerebbero possibili donatori di organi, purché in vita non sia stata espressa opposizione. L’iniziativa è volta ad aumentare la disponibilità di organi e quindi a migliorare la situazione iniziale dei pazienti in attesa di un organo. In base a una rigorosa interpretazione grammaticale, l’iniziativa prevede l’introduzione di un modello del consenso presunto in senso stretto*4: secondo il testo dell’iniziativa, soltanto «la persona» (ossia la persona deceduta) può esprimere in vita il proprio rifiuto.

1 FF 2019 2645

2 RS 101

3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

4 I termini accompagnati da asterisco sono illustrati nell’allegato.